Art.197 CP – Articolo 197 del Codice Penale Italiano Art. 197. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o…