Articolo 193 del Codice Penale

Art.193 CP – Articolo 193 del Codice Penale Italiano Art. 193. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.…