Art.191 CP – Articolo 191 del Codice Penale Italiano Art. 191. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro. Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell’ordine seguente: 1) le…