Articolo 167 del Codice Penale

Art.167 CP – Articolo 167 del Codice Penale Italiano Art. 167. Estinzione del reato. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del…