Art.163 CP – Articolo 163 del Codice Penale Italiano Art. 163. Sospensione condizionale della pena. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa…