Articolo 162 del Codice Penale

Art.162 CP – Articolo 162 del Codice Penale Italiano Art. 162. Oblazione nelle contravvenzioni. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge…