Art.147 CP – Articolo 147 del Codice Penale Italiano Art. 147. Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena. L’esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi…