Articolo 145 del Codice Penale

Art.145 CP – Articolo 145 del Codice Penale Italiano Art. 145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del…