Articolo 132 del Codice Penale

Art.132 CP – Articolo 132 del Codice Penale Italiano Art. 132. Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tal potere discrezionale. Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti…