Art.110 CP – Articolo 110 del Codice Penale Italiano Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti. ______________ Giurisprudenza Presta l’auto al commando omicida: risponde di concorso nel reato?, Cassazione penale, sez.…