Articolo 96 del Codice Penale

Art.96 CP – Articolo 96 del Codice Penale Italiano

Art. 96.
Sordomutismo.

Non è imputabile il sordomuto (1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere.
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

(1) A norma dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.

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