Articolo 95 del Codice Penale

Art.95 CP – Articolo 95 del Codice Penale Italiano

Art. 95.
Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

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