Articolo 92 del Codice Penale

Art.92 CP – Articolo 92 del Codice Penale Italiano

Art. 92.
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.

L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità.
Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

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