Articolo 90 del Codice Penale

Art.90 CP – Articolo 90 del Codice Penale Italiano

Art. 90.
Stati emotivi o passionali.

Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l’imputabilità.

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Giurisprudenza

  • Omicidio della compagna: qual è la rilevanza della tempesta emotiva?, Corte d’Assise Appello di Bologna, sentenza 08 febbraio 2019 n° 29.

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