Articolo 88 del Codice Penale

Art.88 CP – Articolo 88 del Codice Penale Italiano

Art. 88.
Vizio totale di mente.

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 83
Articolo 84

Titolo IV – Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)

Articolo 85
Articolo 86
Articolo 87
Articolo 89
Articolo 90
Articolo 91
Articolo 92
Articolo 93