Articolo 87 del Codice Penale

Art.87 CP – Articolo 87 del Codice Penale Italiano

Art. 87.
Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere.

La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

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