Articolo 85 del Codice Penale

Art.85 CP – Articolo 85 del Codice Penale Italiano

Art. 85.
Capacità d’intendere e di volere.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

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