Articolo 82 del Codice Penale

Art.82 CP – Articolo 82 del Codice Penale Italiano

Art. 82.

Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta.

Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 77
Articolo 78
Articolo 79
Articolo 80
Articolo 81
Articolo 83
Articolo 84

Titolo IV – Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)

Articolo 85
Articolo 86
Articolo 87