Articolo 8 del Codice Penale

Art.8 CP – Articolo 8 del Codice Penale Italiano

Art. 8.
Delitto politico commesso all’estero.

  1. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana , a richiesta del ministro della giustizia.
  2. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa , occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
  3. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13