Articolo 734 del Codice Penale

Art.734 CP – Articolo 734 del Codice Penale Italiano

Art. 734.
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

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Articolo 734 bis