Articolo 733 del Codice Penale

Art.733 CP – Articolo 733 del Codice Penale Italiano

Art. 733.
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

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