Articolo 731 del Codice Penale

Art.731 CP – Articolo 731 del Codice Penale Italiano

Art. 731.
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori.

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 727
Articolo 727 bis
Articolo 728
Articolo 729
Articolo 730

Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione (731-734)

Articolo 731 bis
Articolo 732
Articolo 733
Articolo 733 bis
Articolo 734