Articolo 729 del Codice Penale

Art.729 CP – Articolo 729 del Codice Penale Italiano

Art. 729.
Abuso di sostanze stupefacenti. (1)

(1) L’articolo: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila.» è stato abrogato dall’art. 110, Legge 22 dicembre 1975, n. 685.

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