Art.728 CP – Articolo 728 del Codice Penale Italiano
Art. 728.
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui.
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 516.
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 723
Articolo 724
Articolo 725
Articolo 726
Articolo 727