Articolo 726 del Codice Penale

Art.726 CP – Articolo 726 del Codice Penale Italiano

Art. 726.
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. (2)
[Soggiace all’ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.] (1)

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