Articolo 723 del Codice Penale

Art.723 CP – Articolo 723 del Codice Penale Italiano

Art. 723.
Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo.

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’autorità, è punito con l’ammenda da euro 5 a euro 103.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da euro 51 a 516.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a euro 51.

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