Articolo 721 del Codice Penale

Art.721 CP – Articolo 721 del Codice Penale Italiano

Art. 721.
Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco.

Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

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