Articolo 720 del Codice Penale

Art.720 CP – Articolo 720 del Codice Penale Italiano

Art. 720.
Partecipazione a giuochi d’azzardo.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
La pena è aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 715
Articolo 716
Articolo 717
Articolo 718
Articolo 719
Articolo 721
Articolo 722
Articolo 723
Articolo 724
Articolo 725