Art.715 CP – Articolo 715 del Codice Penale Italiano
[Art. 715.
Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. (1)
Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell’articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila.
Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 710
Articolo 711
Articolo 712
Articolo 713
Articolo 714
Articolo 716
Articolo 717
Articolo 718
Articolo 719
Articolo 720