Articolo 715 del Codice Penale

Art.715 CP – Articolo 715 del Codice Penale Italiano

[Art. 715.
Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. (1)

Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell’articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila.
Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]

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