Articolo 711 del Codice Penale

Art.711 CP – Articolo 711 del Codice Penale Italiano

Art. 711.
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: «Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell’oggetto o come un loro incaricato, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.» è stato abrogato dall’art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 706
Articolo 707
Articolo 708
Articolo 709
Articolo 710
Articolo 712
Articolo 713
Articolo 714
Articolo 715
Articolo 716