Art.710 CP – Articolo 710 del Codice Penale Italiano
(…)
(1) L’articolo che recitava: «Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell’oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire ventimila a duecentomila.» è stato abrogato dall’art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.
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