Articolo 709 del Codice Penale

Art.709 CP – Articolo 709 del Codice Penale Italiano

Art. 709.
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

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