Articolo 708 del Codice Penale

Art.708 CP – Articolo 708 del Codice Penale Italiano

Art. 708.
Possesso ingiustificato di valori. (1)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

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