Articolo 707 del Codice Penale

Art.707 CP – Articolo 707 del Codice Penale Italiano

Art. 707.
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. (1)

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione è punito con l’arresto da sei mesi a due anni.

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 1971, n. 14 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

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