Articolo 706 del Codice Penale

Art.706 CP – Articolo 706 del Codice Penale Italiano

Art. 706.
Commercio clandestino di cose antiche. (1)

(…)

(1) L’articolo che recitava: «Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all’autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila.» è stato abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

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