Articolo 705 del Codice Penale

Art.705 CP – Articolo 705 del Codice Penale Italiano

Art. 705.
Commercio non autorizzato di cose preziose.

Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.

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