Art.702 CP – Articolo 702 del Codice Penale Italiano
(…)
(1) L’articolo che recitava: «E’ punito con l’ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d’armi:
1) consegna o lascia portare un’arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.» è stato abrogato dall’art. 9, co. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
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