Art.698 CP – Articolo 698 del Codice Penale Italiano
Art. 698.
Omessa consegna di armi.
Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 123.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 693
Articolo 694
Articolo 695
Articolo 696
Articolo 697
Articolo 699
Articolo 700
Articolo 701
Articolo 702
Articolo 703