Articolo 698 del Codice Penale

Art.698 CP – Articolo 698 del Codice Penale Italiano

Art. 698.
Omessa consegna di armi.

Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 123.

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