Art.694 CP – Articolo 694 del Codice Penale Italiano
Art. 694.
Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.
Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.
§ 4 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale
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