Articolo 691 del Codice Penale

Art.691 CP – Articolo 691 del Codice Penale Italiano

Art. 691.
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.

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