Articolo 687 del Codice Penale

Art.687 CP – Articolo 687 del Codice Penale Italiano

Art. 687.
Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita.

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.

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