Articolo 683 del Codice Penale

Art.683 CP – Articolo 683 del Codice Penale Italiano

Art. 683.
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 679
Articolo 679 bis
Articolo 680
Articolo 681
Articolo 682
Articolo 684
Articolo 685
Articolo 686
Articolo 687
Articolo 688