Art.681 CP – Articolo 681 del Codice Penale Italiano
Art. 681.
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a euro 103.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 678
Articolo 678 bis
Articolo 679
Articolo 679 bis
Articolo 680
Articolo 682
Articolo 683
Articolo 684
Articolo 685
Articolo 686