Art.68 CP – Articolo 68 del Codice Penale Italiano
Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
_______________
Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 2 novembre 2009, n. 42033 in Altalex Massimario.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 65
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 69
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72
Articolo 73