Art.679 CP – Articolo 679 del Codice Penale Italiano
Chiunque omette di denunciare all’autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.
Soggiace all’ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’autorità.
Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da euro 37 a euro 619.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 675
Articolo 676
Articolo 677
Articolo 678
Articolo 678 bis
Articolo 679 bis
Articolo 680
Articolo 681
Articolo 682
Articolo 683