Articolo 675 del Codice Penale

Art.675 CP – Articolo 675 del Codice Penale Italiano

Art. 675.
Collocamento pericoloso di cose.

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

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