Art.67 CP – Articolo 67 del Codice Penale Italiano
Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte; (1)
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 62 bis
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 65
Articolo 66
Articolo 68
Articolo 69
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72