Articolo 669 del Codice Penale

Art.669 CP – Articolo 669 del Codice Penale Italiano

Art. 669.
Esercizio abusivo di mestieri girovaghi.

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
[La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire ventimila a cinquecentomila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’autorità;
2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.] (1)

(1) Comma da ritenere abrogato dal combinato disposto dell’art. 33 e 38, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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