Articolo 668 del Codice Penale

Art.668 CP – Articolo 668 del Codice Penale Italiano

Art. 668.
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. (1)
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità. (2)
Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000. (3)
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell’articolo 266.

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