Art.667 CP – Articolo 667 del Codice Penale Italiano
(…)
(1) L’articolo che recitava: «Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all’autorità, è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all’autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell’autorità, la pena è dell’arresto fino a un mese.» è stato abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
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